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2.1
Opportunità riservate all’investitore non residente Sulla
base delle norme sopra indicate, l’investitore straniero ha diritto di
beneficiare delle seguenti libertà:
L’investitore
straniero, per finanziare il proprio progetto, può ricorrere: a)
agli istituti di credito locali, quali banche e banche di investimento, che
possono anche agire quali venture capital ed istituti di leasing; b)
agli istituti di credito stranieri che, per valori eccedenti i 3.000.000 Dinari,
richiedono l’autorizzazione della Banca Centrale Tunisina; c)
ai fornitori. In
ipotesi di ricorso al credito, fatta eccezione per le società che operano in
regime di offshore, al fine di garantire in massima misura la realizzazione del
progetto, la legge tunisina richiede un minimo di auto-finanziamento pari al 30%
del valore dell’investimento per i progetti industriali, turistici ed agricoli
di una certa importanza, quota che può scendere fino al 25% per investimenti
inferiori, e pari al 10% per i progetti agricoli di piccola o media entità.
L’investitore
estero intenzionato ad effettuare un investimento in Tunisia è libero di a)
costituire un ufficio di rappresentanza (bureau de liaison), una filiale, o un
cantiere temporaneo; b)
concludere contratti di joint venture contrattuale, agenzia, distribuzione,
concessione, franchising, trasferimento di tecnologia (licenza di marchio,
brevetto, know how); c)
costituire una nuova società in loco (le più diffuse sono quelle di capitali,
ossia le s.a. - sociétés anonyme- e le s.a.r.l. -sociétés a responsabilité
limitée- con diritto di possedere il 100% del capitale sociale, fatta eccezione
per determinati settori di attività; d)
acquisire una partecipazione in una società tunisina già esistente; in questo
caso va ricordato che l’acquisto di partecipazione superiore al 50% è
soggetto ad apposita autorizzazione. Libertà
di scelta del socio L’investitore
ha la scelta di: a)
investire da solo; b)
ricorrere ad un partner residente (Impresa Pubblica, Istituto Finanziario,
privati); c)
ricorrere ad un partner non residente. In
ogni caso, la persona giuridica costituita per l’esercizio dell’attività
d’impresa sarà un soggetto di diritto tunisino, sottoposto alla legge
tunisina.
L’imprenditore
straniero ha la scelta di: a)
costruire nuovi immobili; b)
sottoscrivere contratti di locazione; c)
realizzare la struttura aziendale (stabilimento) ovunque nel territorio tunisino
(a questo proposito, si segnalano le zone di incoraggiamento allo sviluppo
regionale, che offrono all’investitore agevolazioni ed incentivi rilevanti). Libertà
di controllare e cooperare nella gestione dell’investimento In
ambito societario, i soci partecipano alla gestione in proporzione alla propria
partecipazione al capitale sociale. E’
nullo il patto leonino, o qualsiasi altro patto, in base al quale un socio
partecipi alle sole perdite o ai soli utili. Libertà
di percepire gli utili ed i profitti e di trasferirli Le
società non residenti possono trasferire ovunque i profitti realizzati dalla
società e derivanti dalle esportazioni, nonché il ricavato proveniente dalla
cessione del capitale investito in valuta. In
ogni caso, il socio non residente di una società in cui il capitale sociale sia
ripartito tra soci residenti e non residenti (cd. società mista) può
rimpatriare gli utili a lui spettanti.
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