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2.1 Opportunità riservate all’investitore non residente

Sulla base delle norme sopra indicate, l’investitore straniero ha diritto di beneficiare delle seguenti libertà:

  • Libertà di scelta del finanziamento del progetto d’impresa

L’investitore straniero, per finanziare il proprio progetto, può ricorrere:

a) agli istituti di credito locali, quali banche e banche di investimento, che possono anche agire quali venture capital ed istituti di leasing;

b) agli istituti di credito stranieri che, per valori eccedenti i 3.000.000 Dinari, richiedono l’autorizzazione della Banca Centrale Tunisina;

c) ai fornitori.

In ipotesi di ricorso al credito, fatta eccezione per le società che operano in regime di offshore, al fine di garantire in massima misura la realizzazione del progetto, la legge tunisina richiede un minimo di auto-finanziamento pari al 30% del valore dell’investimento per i progetti industriali, turistici ed agricoli di una certa importanza, quota che può scendere fino al 25% per investimenti inferiori, e pari al 10% per i progetti agricoli di piccola o media entità.

  • Libertà di scelta del modello giuridico di investimento

L’investitore estero intenzionato ad effettuare un investimento in Tunisia è libero di

a) costituire un ufficio di rappresentanza (bureau de liaison), una filiale, o un cantiere temporaneo;

b) concludere contratti di joint venture contrattuale, agenzia, distribuzione, concessione, franchising, trasferimento di tecnologia (licenza di marchio, brevetto, know how);

c) costituire una nuova società in loco (le più diffuse sono quelle di capitali, ossia le s.a. - sociétés anonyme- e le s.a.r.l. -sociétés a responsabilité limitée- con diritto di possedere il 100% del capitale sociale, fatta eccezione per determinati settori di attività;

d) acquisire una partecipazione in una società tunisina già esistente; in questo caso va ricordato che l’acquisto di partecipazione superiore al 50% è soggetto ad apposita autorizzazione.

Libertà di scelta del socio  

L’investitore ha la scelta di:

a) investire da solo;

b) ricorrere ad un partner residente (Impresa Pubblica, Istituto Finanziario, privati);

c) ricorrere ad un partner non residente.

In ogni caso, la persona giuridica costituita per l’esercizio dell’attività d’impresa sarà un soggetto di diritto tunisino, sottoposto alla legge tunisina.

  • Libertà di scelta del modello aziendale del progetto

L’imprenditore straniero ha la scelta di:

a) costruire nuovi immobili;

b) sottoscrivere contratti di locazione;

c) realizzare la struttura aziendale (stabilimento) ovunque nel territorio tunisino (a questo proposito, si segnalano le zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale, che offrono all’investitore agevolazioni ed incentivi rilevanti).

Libertà di controllare e cooperare nella gestione dell’investimento

In ambito societario, i soci partecipano alla gestione in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale.

E’ nullo il patto leonino, o qualsiasi altro patto, in base al quale un socio partecipi alle sole perdite o ai soli utili.

Libertà di percepire gli utili ed i profitti e di trasferirli

Le società non residenti possono trasferire ovunque i profitti realizzati dalla società e derivanti dalle esportazioni, nonché il ricavato proveniente dalla cessione del capitale investito in valuta.

In ogni caso, il socio non residente di una società in cui il capitale sociale sia ripartito tra soci residenti e non residenti (cd. società mista) può rimpatriare gli utili a lui spettanti.


 

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Aggiornato il: 09 febbraio 2010