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CAPITOLO
3 SISTEMA
DI INCENTIVAZIONE PER L’INVESTITORE ESTERO Gli
investitori stranieri vengono incoraggiati ad investire nei settori orientati
all’export e a realizzare realtà imprenditoriali rivolte anche integralmente
all’esportazione e, come si vedrà, a operare nelle regioni svantaggiate, per
promuoverne lo sviluppo, nonché a realizzare progetti che comportino la
diffusione della tecnologia e della ricerca, la protezione dell’ambiente,
l’utilizzo di energie rinnovabili, il risparmio energetico etc... Per
quanto concerne il settore dell’export, è da segnalare che gli incentivi in
oggetto possono indirizzarsi tanto alla realizzazione di imprese totalmente
esportatrici, c.d. “off-shore”, quanto alla costituzione di imprese
parzialmente esportatrici, c.d. “on-shore”, quando la loro produzione non è
destinata, in via esclusiva, all’esportazione. L’investitore
estero potrà, quindi, godere di benefici ed agevolazioni differenti a seconda
del modello di impresa scelto. Peraltro,
le imprese off-shore, che godono di un regime maggiormente agevolato,
soprattutto sul piano fiscale, rispetto a quelle on-shore, ai sensi dell’art.
11 del Codice degli investimenti, sono assoggettate al regime della zona franca,
il che comporta l’esenzione da tasse e dazi, salvo alcune eccezioni
specificamente indicate all’art. 12 della predetta legge. Come
si vedrà di qui a breve, il regime delle zone franche regolate dalla L. 92-81
del 3.08.1992, seppur sostanzialmente analogo a quello delle imprese totalmente
esportatrici, presenta vantaggi ulteriori per l’investitore estero sia sul
piano fiscale, sia in ordine alla maggior flessibilità dei contratti di lavoro,
nonché dal punto di vista burocratico e della celerità dei controlli doganali.
Infine,
la L. 94-42 del 7.03.1994 relativa alle Società di Commercio Internazionale (di
seguito S.c.i.), incentiva le attività di importazione, esportazione, commercio
e mediazione internazionale, prevedendo la possibilità per l’investitore
estero che operi in tali settori, di costituire una S.c.i., con le forme
giuridiche previste dal codice delle società commerciali (S.a., S.a.r.l.,
S.u.a.r.l o le altre eventualmente impiegate), al fine di beneficiare di
importanti vantaggi sul piano burocratico e della trasferibilità degli
utili.
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