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CAPITOLO 3

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER L’INVESTITORE ESTERO

Gli investitori stranieri vengono incoraggiati ad investire nei settori orientati all’export e a realizzare realtà imprenditoriali rivolte anche integralmente all’esportazione e, come si vedrà, a operare nelle regioni svantaggiate, per promuoverne lo sviluppo, nonché a realizzare progetti che comportino la diffusione della tecnologia e della ricerca, la protezione dell’ambiente, l’utilizzo di energie rinnovabili, il risparmio energetico etc...

Per quanto concerne il settore dell’export, è da segnalare che gli incentivi in oggetto possono indirizzarsi tanto alla realizzazione di imprese totalmente esportatrici, c.d. “off-shore”, quanto alla costituzione di imprese parzialmente esportatrici, c.d. “on-shore”, quando la loro produzione non è destinata, in via esclusiva, all’esportazione.

L’investitore estero potrà, quindi, godere di benefici ed agevolazioni differenti a seconda del modello di impresa scelto.

Peraltro, le imprese off-shore, che godono di un regime maggiormente agevolato, soprattutto sul piano fiscale, rispetto a quelle on-shore, ai sensi dell’art. 11 del Codice degli investimenti, sono assoggettate al regime della zona franca, il che comporta l’esenzione da tasse e dazi, salvo alcune eccezioni specificamente indicate all’art. 12 della predetta legge.

Come si vedrà di qui a breve, il regime delle zone franche regolate dalla L. 92-81 del 3.08.1992, seppur sostanzialmente analogo a quello delle imprese totalmente esportatrici, presenta vantaggi ulteriori per l’investitore estero sia sul piano fiscale, sia in ordine alla maggior flessibilità dei contratti di lavoro, nonché dal punto di vista burocratico e della celerità dei controlli doganali.

Infine, la L. 94-42 del 7.03.1994 relativa alle Società di Commercio Internazionale (di seguito S.c.i.), incentiva le attività di importazione, esportazione, commercio e mediazione internazionale, prevedendo la possibilità per l’investitore estero che operi in tali settori, di costituire una S.c.i., con le forme giuridiche previste dal codice delle società commerciali (S.a., S.a.r.l., S.u.a.r.l o le altre eventualmente impiegate), al fine di beneficiare di importanti vantaggi sul piano burocratico e della trasferibilità degli utili. 


 

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Aggiornato il: 09 febbraio 2010