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4.1
Introduzione I
redditi dell’investitore estero sono soggetti ad imposizione secondo il
sistema fiscale adottato dalla Tunisia, che prevede imposte dirette e indirette.
Nel
1979 è stata stipulata, tra Italia e Tunisia, una convenzione, in vigore dal
1981, diretta ad evitare la doppia imposizione sui redditi e a prevenire
l’evasione fiscale. Quest’ultima si applica a tutte le persone fisiche e
giuridiche residenti o domiciliate in uno dei due Stati. Le imposte dirette si
distinguono in imposte sulle società e sulle persone fisiche, quelle indirette
sono la TVA e la tassa sul consumo.
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