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4.2 Imposta sulle società

In generale, sia le imprese residenti in Tunisia, che quelle non residenti, sono soggette all’imposta sulle società per le attività svolte all’interno del Paese, mentre non è tassabile il reddito di origine estera.  

L’imposta sugli utili societari è pari attualmente al 35% (10% per imprese agricole, piccoli commercianti e artigiani).

Come già osservato, esistono particolari agevolazioni per le società operanti nell’ambito di applicazione del Code d’Incitation aux investissement quali, ad esempio, l’esenzione totale dall’imposizione fiscale per i primi 10 anni e per il 50% in seguito, sia per le imprese totalmente esportatrici, sia per quelle parzialmente esportatrici, limitatamente alla parte di utili conseguita alle esportazioni, nonché l’esenzione totale per i primi 10 anni e la riduzione del 50% per ulteriori dieci anni per i progetti di sviluppo regionale.  

La legge prevede, anche per i beneficiari di esenzioni parziali o totali d’imposta, un minimo di imposta da pagare: 0,5% del volume d’affari, con un massimo di DT 1.000 per le imprese soggette all’aliquota del 10% ed un massimo di DT 2000 per quelle soggette all’aliquota del 35%.  

Sono soggette all’imposta sulle società le persone giuridiche non residenti, che percepiscono i seguenti tipi di reddito d’origine tunisina: royalties su copyright; pagamenti per l’uso o diritti

·        Fonte: Ministero Tunisino dell’Industria - http://www.tunisianindustry.nat.tn

all’uso di brevetti, marchi, progetti, riproduzioni; formule o procedimenti industriali; pagamenti per l’uso o il diritto all’uso di materiale industriale, commerciale, agricolo, portuale o scientifico, esclusi il pagamento per il carico di navi ed aerei utilizzati per il traffico internazionale; redditi da capitale mobiliare (ad esempio: fondi depositati, dati in garanzia, o in prestito in Tunisia, etc.); pagamenti per informazioni o consulenza industriale, commerciale o scientifica; pagamenti per studi tecnici, economici ed onorari corrisposti per assistenza tecnica.

L’aliquota è del 15% ed è prelevata alla fonte. Viene invece applicata l’aliquota del 25% nel caso di interessi sui titoli al portatore.

Per il capital gain di qualunque tipo si applica una ritenuta alla fonte pari al 15%.

Le persone giuridiche non residenti che svolgono attività temporanee di assemblaggio ed attività correlate di supervisione sono assoggettate all’imposta sulle società con aliquota del 35% o del 10% a seconda delle attività svolte.


 

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Aggiornato il: 09 febbraio 2010