|
|
4.2
Imposta sulle società In
generale, sia le imprese residenti in Tunisia, che quelle non residenti, sono
soggette all’imposta sulle società per le attività svolte all’interno del
Paese, mentre non è tassabile il reddito di origine estera. L’imposta
sugli utili societari è pari attualmente al 35% (10% per imprese agricole,
piccoli commercianti e artigiani). Come
già osservato, esistono particolari agevolazioni per le società operanti
nell’ambito di applicazione del Code d’Incitation aux investissement quali,
ad esempio, l’esenzione totale dall’imposizione fiscale per i primi 10 anni
e per il 50% in seguito, sia per le imprese totalmente esportatrici, sia per
quelle parzialmente esportatrici, limitatamente alla parte di utili conseguita
alle esportazioni, nonché l’esenzione totale per i primi 10 anni e la
riduzione del 50%
per ulteriori dieci anni per i progetti di sviluppo regionale. La
legge prevede, anche per i beneficiari di esenzioni parziali o totali
d’imposta, un minimo di imposta da pagare: 0,5% del volume d’affari, con un
massimo di DT 1.000 per le imprese soggette all’aliquota del 10% ed un massimo
di DT 2000 per quelle soggette all’aliquota del 35%. Sono
soggette all’imposta sulle società le persone giuridiche non residenti, che
percepiscono i seguenti tipi di reddito d’origine tunisina: royalties su
copyright; pagamenti per l’uso o diritti ·
Fonte:
Ministero Tunisino dell’Industria - http://www.tunisianindustry.nat.tn all’uso
di brevetti, marchi, progetti, riproduzioni; formule o procedimenti industriali;
pagamenti per l’uso o il diritto all’uso di materiale industriale,
commerciale, agricolo, portuale o scientifico, esclusi il pagamento per il
carico di navi ed aerei utilizzati per il traffico internazionale; redditi da
capitale mobiliare (ad esempio: fondi depositati, dati in garanzia, o in
prestito in Tunisia, etc.); pagamenti per informazioni o consulenza industriale,
commerciale o scientifica; pagamenti per studi tecnici, economici ed onorari
corrisposti per assistenza tecnica. L’aliquota
è del 15% ed è prelevata alla fonte. Viene invece applicata l’aliquota del
25% nel caso di interessi sui titoli al portatore. Per
il capital gain di qualunque tipo si applica una ritenuta alla fonte pari al
15%. Le
persone giuridiche non residenti che svolgono attività temporanee di
assemblaggio ed attività correlate di supervisione sono assoggettate
all’imposta sulle società con aliquota del 35% o del 10% a seconda delle
attività svolte.
|
|
Inviare a adricampsea@hotmail.com
un messaggio
di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
|