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5.1
I sistemi di pagamento nei rapporti con l’estero Il
regolamento delle operazioni di importazione effettuate dal settore privato
adotta, in genere, le stesse modalità di pagamento in uso nella pratica del
commercio internazionale. La
forma più ricorrente è quella della lettera di credito confermata, spesso
irrevocabile, che costituisce la maggiore garanzia per l’esportatore
straniero. Frequente
è anche il pagamento contro documenti, mentre, a volte, viene concesso ai
clienti ritenuti più affidabili e solidi, il pagamento contro tratta che,
tuttavia, è opportuno sia avallata da una banca locale. Non
è consentito il pagamento anticipato per operazioni di importazione da parte di
privati. Quando
è il settore pubblico ad effettuare acquisti o a commissionare lavori
attraverso gare pubbliche, le forme e le condizioni di pagamento variano a
seconda dell’Ente appaltante, del tipo di credito utilizzato (credito
acquirente-credito fornitore) e della tipologia di contratto. Nel
caso di contratti di fornitura, il pagamento assume solitamente la forma della
lettera di credito confermata ed irrevocabile. E’
inoltre frequente il ricorso, quale strumento di pagamento, il bonifico
bancario, che ai sensi degli artt. 678 e ss. del Code de Commerce, è un mandato
conferito dal cliente alla sua banca per addebitare sul proprio conto una data
somma. Contrariamente
all’assegno, questo strumento di pagamento semplificato è revocabile fino
alla sua esecuzione e non trasferisce alcun diritto al suo beneficiario finché
non è eseguito, posto che il momento dell’esecuzione è il momento
dell’addebito sul conto dell’ordinante. La
banca deve eseguire l’ordine di bonifico in un lasso di tempo
ragionevole Se
non vi sono fondi a sufficienza, la banca può respingere l’ordine di
bonifico, a condizione di informare senza indugio l’ordinante. Nel
caso in cui l’ordine di bonifico venga respinto per insufficienza di fondi,
non viene effettuato alcun blocco della eventuale disponibilità parziale. In
caso di prestazione simultanea e di insufficienza di disponibilità, l’ordine
di bonifico verrà eseguito dopo l’addebito di assegni. La
morte dell’ordinante rende l’ordine di bonifico nullo, sempre che la banca
venga a conoscenza del decesso, in tempo utile. Il
pagamento delle prestazioni può essere inoltre eseguito mediante assegni. Ai
sensi dell’art. 346 e successivi del Code de Commerce e della circolare Banca
Centrale n. 96/03 del 15/04/1996, il traente può emettere assegni soltanto
qualora esista adeguata disponibilità sul suo conto. Dal
momento della sua emissione, la disponibilità dei fondi, a fronte
dell’assegno, è trasferita a favore del beneficiario. E’
opportuno indicare il sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento tunisino
in relazione all’utilizzo di assegni. E’
infatti prevista la reclusione pari a cinque anni, nonché il pagamento di una
penale eguale al valore dell’assegno per colui che: -
emetta un assegno privo di copertura; -
accetti consapevolmente un assegno privo di copertura; Inoltre,
l’assegno non deve aver subito alterazioni apparenti, come cancellature,
sovrascritture, etc… E’
punito con 10 anni di reclusione ed il pagamento di una penale di 12.000 dinari
tunisini colui che: -
effettua contraffazioni o falsificazione di un assegno; -
accetta consapevolmente assegni contraffatti o falsificati. Se
il titolare del conto non è l’autore della firma sull’assegno, la banca che
ha imprudentemente pagato deve restituire la somma indebitamente addebitata, a
meno che non possa dimostrare la responsabilità del cliente (es. furto di
assegni non comunicato in tempo, etc..). E’
punito con un anno di reclusione ed il pagamento di una penale di 500 dinari
tunisini colui che: -
emette assegni, benché interdetto; -
modifica di proposito la propria firma su un assegno per impedire alla banca di
effettuarne l’addebito. Ai
sensi dell’art. 410 e seguenti del Code de Commerce e della circolare sopra
citata, la banca deve onorare tutti gli assegni con riserva: -
della regolarità formale dell’assegno; -
della sua validità (massimo 3 anni e 8 giorni dalla data di emissione); -
dell’esistenza di disponibilità. Deve
inoltre onorare quelli di importo inferiore od uguale a 20 Dinari tunisini anche
in assenza di fondi ed entro il termine massimo di un mese e 8 giorni dalla data
di emissione. La
banca può respingere gli assegni per motivi dovuti all’insufficienza o
indisponibilità di fondi, o all’opposizione del traente, nel qual caso,
l’assegno viene respinto con un certificato di insolvenza per mancanza di
fondi e si attiva la procedura giudiziaria. Qualora
il rigetto avvenga per motivi non dovuti all’insufficienza di fondi,
dev’essere fatto mediante una semplice comunicazione, con le informazioni
necessarie all’identificazione del traente. A
questo punto, il beneficiario dell’assegno ha la possibilità di esigere il
pagamento e di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto di credito. Se
la banca viene a conoscenza della volontà del traente di stornare la
disponibilità relativa all’assegno, questa dev’essere bloccata per
effettuarne il pagamento. Il
pagamento dell’assegno, in caso di rigetto dello stesso da parte della banca,
dev’essere effettuato da parte del traente entro 4 giorni lavorativi, in tal
caso vengono bloccati i termini per l’esercizio dell’azione penale. Se
il pagamento non avviene entro tale termine, la banca deve emettere
un’attestazione di insolvenza e trasmettere tutta la documentazione al
tribunale competente. Qualora
il traente non paghi nel primo termine di legge, ovvero nei 4 giorni lavorativi
seguenti al rigetto, è ammesso a pagare entro tre mesi dal primo termine di
legge, e comunque prima dell’emissione della sentenza. Gli
assegni bancari non sono girabili. Quanto
agli effetti cambiari, è opportuno rilevare che la norma che li disciplina è
simile alla corrispondente normativa in vigore nell’UE. L’effetto
cambiario è un titolo di credito che può essere avallato e presentato allo
sconto presso una banca. La
banca del trassato non può effettuarne il pagamento in mancanza di un ordine da
parte del trassato stesso, ancorché in presenza di fondi disponibili e di
accettazione dell’effetto. Questo
ordine di pagamento può essere unito all’effetto oppure risultare da un atto
separato. Le
tratte rimesse allo sconto rappresentano un’effettiva disponibilità per il
cedente nel momento in cui la banca conferma lo sconto. Con
l’operazione di sconto, la banca diventa proprietaria degli effetti, ma alla
loro scadenza ed in caso di mancato pagamento, può sia addebitare il conto del
suo cliente cedente, sia promuovere azioni legali di recupero contro il cedente
stesso e gli altri eventuali avallanti. Se
gli effetti sono rimessi per l’incasso, la banca interviene solo come
mandatario. La
banca presenta l’effetto per il pagamento ed accredita il conto del cedente
del netto ricavo; in caso di mancato pagamento, restituisce il titolo al cliente
cedente. La
banca paga contro ordine di addebito da parte del trassato solo se esiste
sufficiente disponibilità. La
banca deve verificare la regolarità formale dell’effetto, ivi inclusa la
sequenza delle eventuali girate.
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