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CAPITOLO 2 INDICE

QUADRO GIURIDICO GENERALE

2.1 Opportunità riservate all’investitore non residente

QUADRO GIURIDICO GENERALE

La progressiva liberalizzazione economica che ha interessato la Tunisia dal 1986 ad oggi è avvenuta grazie a numerosi interventi legislativi che hanno consentito la realizzazione di un sistema-paese di ispirazione francese, giuridicamente evoluto e di elevato interesse per gli investitori stranieri, nonché una crescente apertura verso i mercati esteri, ed, in particolare, verso quello europeo. Tale interesse per il sistema-paese deriva da un’intensa ed illuminata

attività del legislatore tunisino avente ad oggetto sia norme di diritto interno sia norme di diritto internazionale privato.

L’ordinamento giuridico tunisino, infatti, è caratterizzato da una ricca codificazione interna che disciplina ogni aspetto rilevante per l’investitore, tra i quali, senz’altro, Le Code des Obligations et des Contrats, Le Code de Commerce, Le Code des Sociétés Commerciales, Le Code du Travail, Le Code des Douanes, le Code de l’Arbitrage, Code de droit international

privé, Le Code d’Incitation aux Investissements, i quali, unitamente alla Legge 92-81 del 3.08.1992 relativa alle Zone Economiche Franche nonché alla Legge 94-42 del 7.03.1994 relativa alle società di commercio internazionale (di seguito S.c.i.), disciplinano in modo completo ogni aspetto rilevante per l’investitore straniero.

La Tunisia ha, altresì, caratterizzato il proprio ordinamento giuridico con l’adesione e la sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali bi-multi laterali che consentono una piena integrazione del Paese, sia con gli altri stati maghrebini, sia con la Comunità Europea, e, quindi, anche per ragioni di evidente vicinanza, con l’Italia.

Tra le tante convenzioni multilaterali, si segnalano:

- gli accordi preferenziali con i paesi maghrebini ed arabi: dal 1998, la Tunisia ha avviato un processo di applicazione progressiva dell’accordo regionale che istituisce una zona di libero scambio all’interno del continente africano. Alcuni degli accordi bilaterali che istituiscono gradualmente una zona di libero scambio sono stati conclusi con l’Egitto, il Marocco, la Giordania, la Libia e l’Iraq. Altri sono in corso di compimento con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti;

- l’accordo con l’Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (Miga), che offre uno strumento multilaterale di garanzia a tutela degli investimenti stranieri per perdite dovute a rischi non commerciali, quali eventuali restrizioni ai trasferimenti di valuta, espropriazioni o sequestri, violazione degli obblighi contrattuali da parte del governo locale, e, del pari, presta assistenza ai governi dei paesi non industrializzati (PVS) per la promozione degli investimenti;

- gli accordi GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e l’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) o WTO (World Trade Organization). Tali accordi prevedono la riduzione delle tariffe doganali, e la semplificazione delle procedure che riguardano il controllo delle merci alla dogana (controlli doganali, ispezioni, rilascio delle licenze d’importazione);

- l’accordo stipulato con l’U.E. nel 17 luglio 1995 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998, che permette l’accesso in franchigia totale dalle tasse doganali dei prodotti tunisini industriali sul mercato europeo con l’obiettivo di arrivare ad una zona di libero scambio nel 2008;

- la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della libertà industriale, nonché l’accordo della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e Sviluppo (Cnuced), relativo alla protezione delle licenze e dei marchi depositati;

- la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

- la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento dell’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere;

- la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, istitutiva dell’International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) e che prevede il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati Membri della Convenzione ed un investitore cittadino di un altro Stato membro;

- la Convenzione per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti tra Stati arabi e cittadini di paesi terzi, sottoscritta nel 1974.

Tra le convenzioni bilaterali stipulate tra Italia e Tunisia sono invece degne di nota:

- la convenzione bilaterale stipulata nel 1971 volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali;

- la convenzione bilaterale stipulata nel 1958 per la promozione e protezione reciproca degli investimenti;

- la convenzione bilaterale stipulata nel 1967, relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, esecuzione delle sentenze e decisioni arbitrali e di estradizione.


2.1 Opportunità riservate all’investitore non residente

Sulla base delle norme sopra indicate, l’investitore straniero ha diritto di beneficiare delle seguenti libertà:

Libertà di scelta del finanziamento del progetto d’impresa

L’investitore straniero, per finanziare il proprio progetto, può ricorrere:  

a) agli istituti di credito locali, quali banche e banche di investimento, che possono anche agire quali venture capital ed istituti di leasing;

b) agli istituti di credito stranieri che, per valori eccedenti i 3.000.000 Dinari, richiedono l’autorizzazione della Banca Centrale Tunisina;

c) ai fornitori.

In ipotesi di ricorso al credito, fatta eccezione per le società che operano in regime di offshore, al fine di garantire in massima misura la realizzazione del progetto, la legge tunisina richiede un minimo di auto-finanziamento pari al 30% del valore dell’investimento per i progetti industriali, turistici ed agricoli di una certa importanza, quota che può scendere fino al 25% per investimenti inferiori, e pari al 10% per i progetti agricoli di piccola o media entità.

Libertà di scelta del modello giuridico di investimento

L’investitore estero intenzionato ad effettuare un investimento in Tunisia è libero di

a) costituire un ufficio di rappresentanza (bureau de liaison), una filiale, o un cantiere temporaneo;

b) concludere contratti di joint venture contrattuale, agenzia, distribuzione, concessione, franchising, trasferimento di tecnologia (licenza di marchio, brevetto, know how);

c) costituire una nuova società in loco (le più diffuse sono quelle di capitali, ossia le s.a. - sociétés anonyme- e le s.a.r.l. -sociétés a responsabilité limitée- con diritto di possedere il 100% del capitale sociale, fatta eccezione per determinati settori di attività;

d) acquisire una partecipazione in una società tunisina già esistente; in questo caso va ricordato che l’acquisto di partecipazione superiore al 50% è soggetto ad apposita autorizzazione.

Libertà di scelta del socio

L’investitore ha la scelta di:

a) investire da solo;

b) ricorrere ad un partner residente (Impresa Pubblica, Istituto Finanziario, privati);

c) ricorrere ad un partner non residente.

 

In ogni caso, la persona giuridica costituita per l’esercizio dell’attività d’impresa sarà un soggetto di diritto tunisino, sottoposto alla legge tunisina.

Libertà di scelta del modello aziendale del progetto

L’imprenditore straniero ha la scelta di:

a) costruire nuovi immobili;

b) sottoscrivere contratti di locazione;

c) realizzare la struttura aziendale (stabilimento) ovunque nel territorio tunisino (a questo proposito, si segnalano le zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale, che offrono all’investitore agevolazioni ed incentivi rilevanti).

Libertà di controllare e cooperare nella gestione dell’investimento

In ambito societario, i soci partecipano alla gestione in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale.

E’ nullo il patto leonino, o qualsiasi altro patto, in base al quale un socio partecipi alle sole perdite o ai soli utili.

Libertà di percepire gli utili ed i profitti e di trasferirli

Le società non residenti possono trasferire ovunque i profitti realizzati dalla società e derivanti dalle esportazioni, nonché il ricavato proveniente dalla cessione del capitale investito in valuta.

In ogni caso, il socio non residente di una società in cui il capitale sociale sia ripartito tra soci residenti e non residenti (cd. società mista) può rimpatriare gli utili a lui spettanti.


 

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Aggiornato il: 09 febbraio 2010