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5.4 La procura

Ai sensi degli artt. 1104-1171 del “Code des Obligations et des Contrats”, il titolare di un conto può conferire procura ad un’altra persona per operare e firmare sul suo conto.

A tal fine, il mandante deve avere la capacità che sarebbe richiesta per compiere l’atto, mentre al mandatario non è richiesta alcuna capacità.

La procura può essere generale o speciale, deve rivestire la forma scritta, essere chiara leggibile ed esplicita. La procura deve inoltre indicare: nome e cognome del mandante e del mandatario, il numero di conto oggetto della procura, la firma legalizzata del mandante.

Si ha cessazione di validità della procura nelle seguenti ipotesi: scadenza del termine, sopravvenuta incapacità del mandante, morte del mandante o del mandatario, estinzione della persona giuridica mandante, revoca da parte del mandante. 


 

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Aggiornato il: 09 febbraio 2010