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5.4
La procura Ai
sensi degli artt. 1104-1171 del “Code des Obligations et des Contrats”, il
titolare di un conto può conferire procura ad un’altra persona per operare e
firmare sul suo conto. A
tal fine, il mandante deve avere la capacità che sarebbe richiesta per compiere
l’atto, mentre al mandatario non è richiesta alcuna capacità. La
procura può essere generale o speciale, deve rivestire la forma scritta, essere
chiara leggibile ed esplicita. La procura deve inoltre indicare: nome e cognome
del mandante e del mandatario, il numero di conto oggetto della procura, la
firma legalizzata del mandante. Si
ha cessazione di validità della procura nelle seguenti ipotesi: scadenza del
termine, sopravvenuta incapacità del mandante, morte del mandante o del
mandatario, estinzione della persona giuridica mandante, revoca da parte del
mandante.
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