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3.1
Il Codice di Incentivazione agli investimenti Ambito
di applicazione La
norma in oggetto stabilisce il regime di creazione di progetti e di incentivi
agli investimenti realizzati in Tunisia da promotori tunisini o stranieri,
residenti o non residenti, relativamente ai seguenti settori: agricoltura e
pesca, industrie manifatturiere, lavori pubblici, turismo, artigianato,
trasporto, educazione ed insegnamento, formazione professionale, produzione ed
industrie culturali, animazione per i giovani e inquadramento dell’infanzia,
sanità, protezione dell’ambiente, promozione immobiliare, altre attività e
servizi non finanziari. Sono,
invece, esclusi dall’ambito di applicazione del Code e regolati da normative
specifiche i settori delle miniere, dell’energia, del mercato finanziario e
del commercio interno. Gli
investitori esteri possono detenere fino al 100% del capitale sociale delle
società all’uopo costituite in Tunisia, con l’eccezione degli investimenti
nel commercio interno e in alcune attività di servizio non totalmente rivolte
all’estero, per le quali è prevista la necessità di autorizzazione
preventiva qualora la partecipazione estera superi il 50% (tra i più
importanti: trasporti, poste, alcuni servizi di telecomunicazione, agenzie di
viaggio, lavori pubblici, fiere, editoria, pubblicità). L’investimento
è liberamente realizzabile, sulla base di una semplice dichiarazione alle
autorità, nei seguenti settori: industrie manifatturiere, agricoltura,
agro-industria, servizi per l’industria e servizi orientati all’export,
lavori pubblici. E’
invece sempre richiesta, sia ai tunisini che agli stranieri, un’autorizzazione
per gli investimenti nei seguenti settori: pesca, turismo, trasporti e
comunicazioni, salute, promozione immobiliare, industria cinematografica,
formazione professionale, istruzione, riciclaggio e trasformazione rifiuti. Gli
organi competenti ad elargire le rispettive autorizzazioni e a concedere gli
incentivi sono: la
Commissione superiore per gli investimenti, l’Api (Agenzia per la Promozione dell’Industria),
l’Apia (Agenzia per la Promozione dell’Agricoltura). Api
ed Apia funzionano come sportelli unici per l’espletamento delle pratiche
necessarie alla realizzazione degli investimenti. Gli
stranieri non possono possedere il 100% del capitale negli investimenti in
ambito agricolo, il limite massimo è del 66%, lo sfruttamento del terreno
agricolo è possibile soltanto in termini di affitto a lungo termine (25 anni
prorogabili fino a un massimo di 40), mentre non è consentito all’investitore
estero di acquistare terreno agricolo. Incentivi
La
legislazione vigente stabilisce una complessa griglia di incentivi, prevedendo,
oltre ai vantaggi comuni a tutte le attività, quelli specifici destinati
rispettivamente alle imprese offshore ed a quelle on-shore, nonché quelli
finalizzati alla realizzazione di obiettivi di primario interesse
per il Paese: promozione dell’export, sviluppo regioni arretrate, sviluppo
agricolo, protezione dell’ambiente, promozione della tecnologia. Altri
vantaggi specifici sono considerati di sostegno allo sviluppo, e riguardano:
istruzione, insegnamento superiore, formazione professionale, sanità e cultura.
I
diversi incentivi possono variamente articolarsi e cumularsi, a seconda che
l’investimento progettato ricada o meno in una o più attività incentivate. Incentivi
generali Sono
agevolazioni applicabili a tutte le attività previste dal codice: -
registrazione a diritto fisso (circa 100 dollari) dell’atto costitutivo
dell’impresa; -
deduzione dei redditi investiti o degli utili reinvestiti in un’impresa (nuova
o che aumenti il capitale) che svolga un’attività compresa nel codice degli
investimenti. Tale deduzione viene concessa nella misura del: 100% alle imprese
totalmente esportatrici, a quelle localizzate nelle regioni di cui si vuole
promuovere lo sviluppo ed ai progetti di sviluppo agricolo; 50% alle attività
relative a protezione dell’ambiente ed agli investimenti a sostegno dello
sviluppo; 35% a tutte le altre attività coperte dal codice; -
riduzione delle imposte doganali al tasso del 10%; -
esonero dalla TVA (tassa sul valore aggiunto, equivalente all’Iva italiana) e
da tasse sul consumo degli acquisti di attrezzature produttive importate e che
non hanno un equivalente prodotto in Tunisia. L’elenco dei prodotti
interessati da quest’ultimo incentivo è stabilito mediante decreto; -
possibilità di scegliere un ammortamento accelerato per le attrezzature che
abbiano un periodo di utilizzo superiore a sette anni. Incentivi
specifici per le imprese esportatrici Sono
differenziati a seconda della quota dell’export sul fatturato. Si
deve all’uopo distinguere tra imprese totalmente esportatrici e imprese
parzialmente esportatrici. a)
Società totalmente esportatrici Sono
considerate tali: -
le imprese la cui produzione è destinata totalmente all’estero e quelle che
realizzano delle prestazioni di servizi all’estero o in Tunisia in vista della
loro utilizzazione all’estero; -
le imprese che lavorano esclusivamente con imprese esportatrici, con le imprese
localizzate in zone franche, con gli organismi finanziari e bancari che operano
essenzialmente con non residenti; -
le imprese agricole e della pesca che esportano almeno il 70% della loro
produzione. Le
imprese totalmente esportatrici beneficiano automaticamente senza necessità di
alcuna autorizzazione amministrativa degli incentivi comuni a tutti gli
investimenti. Godono
inoltre di incentivi aggiuntivi, quali: -
deduzione dalla base imponibile per 10 anni di tutti i redditi e profitti
provenienti dall’export per l’applicazione dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche e delle persone giuridiche; -
scaduto il periodo decennale di esonero totale di cui sopra, godono della
deduzione al 50% dei redditi derivati dall’esportazione; -
deduzione totale degli utili reinvestiti; -
esenzione da imposte sul reddito per gli utili percepiti dai sottoscrittori del
capitale sociale iniziale o degli incrementi di capitale; -
libertà di importare beni necessari alla produzione; -
possibilità, previa autorizzazione, di destinare al mercato locale la propria
produzione purché i proventi derivanti da tale destinazione non superino il 30%
del fatturato; -
possibilità di assumere fino a 4 quadri o dirigenti di nazionalità estera (per
ampliarne il numero è necessaria un’autorizzazione del Ministero della
Formazione professionale e del lavoro). b)
Società parzialmente esportatrici Sono
definite società parzialmente esportatrici quelle che destinano parte della
propria produzione all’esportazione e parte al mercato interno (i proventi
ottenuti con le vendite al mercato interno oltrepassano il 30% del fatturato). E’
necessario che tali società siano residenti, nel senso che la partecipazione
straniera o di tunisini non residenti non può essere superiore al 49%. A
tal fine sono considerate attività di esportazione: vendita di merci
all’estero, prestazione di servizi all’estero, prestazione di servizi
realizzati in Tunisia ma destinati all’estero, vendita di beni o servizi a
imprese totalmente esportatrici, a imprese che operano nelle zone franche, nonché
a istituti finanziari che operano essenzialmente con non residenti. Le
imprese che realizzano operazioni di esportazione (anche se non in via
esclusiva) beneficiano, durante la loro attività, a condizione di tenere una
contabilità regolare in conformità delle disposizioni del codice del
commercio, dei seguenti vantaggi: -
sospensione della tassa sul valore aggiunto e dell’imposta di consumo sui
beni, prodotti e servizi necessari alla realizzazione di operazioni di
esportazione; -
esenzione totale dal prelievo fiscale sui redditi delle persone fisiche o
dell’imposta sulle persone giuridiche per un periodo iniziale di 10 anni; -
scaduto il periodo decennale di esonero totale di cui sopra, godono di una
riduzione del 50%, senza limiti di tempo, delle aliquote applicabili; -
rimborso del prelievo doganale e delle tasse equivalenti percepiti sulle
attrezzature produttive importate attribuibili alla quota di beni e prodotti
esportati; -
alleggerimento del regime di immissione temporanea di prodotti importati e
destinati ad essere trasformati in vista della loro riesportazione; Infine,
ulteriori vantaggi specifici possono essere concessi dalle autorità locali
allorché si tratti di investimenti ritenuti particolarmente importanti per
l’economia tunisina. Tanto
le società off-shore quanto le on-shore beneficiano, altresì, dell’esenzione
dal pagamento dei contributi sociali per un periodo di cinque anni dall’inizio
della loro attività, qualora siano istituite nelle c.d. zone di incoraggiamento
allo sviluppo regionale. Altri
incentivi specifici Incentivi
specifici, in aggiunta a quelli generali, sono previsti per gli investimenti che
rispondono ad alcune finalità prioritarie o aree da sviluppare: sviluppo
regionale, diffusione della tecnologia e della ricerca e sviluppo, protezione
dell’ambiente, energie rinnovabili e risparmio energetico, information
technology, agricoltura e pesca, attività di sostegno allo sviluppo, ai nuovi
promotori, alle piccole imprese ed all’artigianato. Gli
incentivi all’uopo previsti consistono in: esenzione da dazi, Iva e tasse,
partecipazione dello Stato alle spese per l’infrastrutturazione, premi sul
valore complessivo dell’investimento realizzato, ecc.. Di
seguito verranno trattati in modo specifico gli incentivi legati alla promozione
dello sviluppo regionale e della tecnologia e ricerca-sviluppo, in quanto
riguardanti la generalità degli investitori esteri. Incentivi
legati allo sviluppo regionale Per
l’investitore estero risultano di particolare interesse gli incentivi concessi
alle imprese localizzate nelle zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale,
definite, in funzione delle attività, per decreto, e a quelle operanti nei
settori dell’industria, dell’artigianato, del turismo così
come in alcune attività di servizi la cui lista è ugualmente fissata per
decreto. Tali
imprese beneficiano dei seguenti vantaggi: -
la sottoscrizione del capitale iniziale ed il suo aumento sono deducibili dai
redditi sottoposti a imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società;
ciò vale anche per gli investimenti compiuti dalle imprese. La concessione del
suddetto beneficio è subordinata al rispetto di determinate condizioni, quali
la regolare tenuta della contabilità e la mancata riduzione del capitale
sociale per almeno cinque anni dalla sua liberazione; -
la deducibilità integrale dei redditi d’impresa per i primi 10 anni di
attività e la deducibilità al 50% per i successivi 10; -
l’esonero dalla contribuzione per il fondo di promozione degli alloggi per i
dipendenti per i primi cinque anni di attività; -
la percezione di un premio di investimento, il cui ammontare è fissato per
decreto, che rappresenta una parte del costo del progetto, determinato in
funzione della zona e delle attività interessate; -
la percezione di un premio, il cui ammontare è fissato per decreto, a parziale
copertura dei costi delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del
progetto; -
l’esonero degli imprenditori operanti nel settore dell’industria, del
turismo e dei servizi indicati per decreto, dai contributi per la sicurezza
sociale per la parte gravante sul datore di lavoro, per i primi cinque anni di
attività; tale esonero si estende ai successivi 5 anni per le imprese operanti
nel turismo sahariano; -
la deduzione del 50% dei benefici in oggetto dalla base imponibile per le
imprese di lavori pubblici e di promozione immobiliare. Incentivi
legati alla promozione della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo. Le
imprese che effettuino investimenti che abbiano l’effetto di promuovere la
tecnologia, la ricerca e lo sviluppo in Tunisia accedono ad importanti benefici.
Di
seguito, si segnalano le principali ipotesi di investimenti agevolati: -
gli investimenti realizzati dalle imprese industriali e dalle imprese agricole
ed ittiche che comportino lo sviluppo della tecnologia consentono lo sgravio dai
costi per la formazione del personale, sostenuto interamente dallo Stato. Le
condizioni e le modalità per usufruire di tale beneficio sono stabilite per
decreto; -
gli investimenti finalizzati ad ottenere un risparmio di energia danno luogo
alla corresponsione di un premio, il cui ammontare e le cui modalità sono
fissate per decreto; -
gli investimenti che mirano a realizzare risparmi di energia, a promuovere la
ricerca, la produzione e la commercializzazione delle energie rinnovabili e
della geotermia, danno luogo al beneficio della riduzione dei diritti doganali
al tasso del 10%, della sospensione della tassa sul valore aggiunto per il
materiale e le attrezzature importate che non siano reperibili in loco, e della
sospensione della tassa sul valore aggiunto per il materiale e le attrezzature
acquistate localmente. Le condizioni per ottenere tali benefici sono fissate per
decreto; -
gli investimenti realizzati nel campo della ricerca e dello sviluppo dalle
imprese che operano nei settori dell’industria, dell’agricoltura e della
pesca, danno luogo al beneficio: 1.
dell’esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di effetto equivalente,
della sospensione della tassa sul valore aggiunto per le attrezzature importate
non reperibili in Tunisia, e sulle attrezzature fabbricate localmente; 2.
di una sovvenzione. Le
modalità e la misura in cui è possibile beneficiare dei vantaggi di cui sopra,
sono fissate per decreto. -
l’art. 43 del Code d’Incitations aux Investissements prevede che, allo scopo
di migliorare l’inquadramento delle imprese e di assicurare un migliore
utilizzo delle loro capacità produttive, lo Stato si faccia carico, per un
periodo di cinque anni, del 50% della contribuzione spettante al datore di
lavoro in base al regime legale della sicurezza sociale per i salari versati a:
nuove squadre di lavoro per le imprese industriali che non lavorano a ciclo
continuo e per i dipendenti con elevati livelli di istruzione. -
L’art. 43 bis del predetto codice, prevede che, a prescindere da quanto
stabilito all’art. 43, allo scopo di migliorare l’inquadramento delle
imprese e di incentivare l’assunzione di laureati, le imprese operanti nei
settori dell’industria, agricoltura e pesca, possono beneficiare, per un
periodo di sette anni, della presa a carico, da parte dello Stato, di una quota
della contribuzione dovuta dal datore di lavoro (100% per i primi due anni, 85%
per il terzo anno, 70% per il quarto anno, 55% per il quinto anno, 40% per il
sesto anno, 25% per il settimo anno) in base al regime legale della sicurezza
sociale per i salari versati a titolo di nuove assunzioni di impiegati tunisini,
in possesso di un diploma d’insegnamento superiore rilasciato al termine di
una formazione di almeno due anni dopo la maturità, o di un diploma
equivalente. Beneficiano
di tali vantaggi le nuove assunzioni effettuate durante il periodo che va dal 1
gennaio 2005 al 31 dicembre 2009. Le
condizioni per beneficiare di tali vantaggi sono fissate per decreto. Le
c.d. zone franche Esistono
due zone franche, la prima a Bizerte, la seconda a Zarzis, adiacente al porto e
non lontana dall’aeroporto Djerba Zarzis. Le imprese installate nelle zone
franche (recentemente hanno mutato denominazione in Parc d’activité économique)
possono importare liberamente beni e servizi. Quelle fornite dalla Tunisia sono
considerate esportazioni. I
prodotti venduti da imprese delle zone franche in Tunisia sono equiparati ad
importazioni dall’estero e soggetti al normale regime dell’import (dazi e
imposte accessorie ed eventuali autorizzazioni). In
deroga al principio generale, le imprese delle zone franche possono vendere
senza autorizzazione beni e servizi a soggetti tunisini entro il limite del 30%
del loro fatturato. Le
zone franche costituiscono l’ambiente ottimale per la realizzazione di imprese
off-shore, che oltre ai normali incentivi, possono instaurare rapporti di lavoro
flessibili (sono obbligatori i rapporti di lavoro determinato), nonché di poter
assumere con minor vincoli il personale straniero. Da
non sottovalutare sono poi i vantaggi dell’avere come unico interlocutore per
l’erogazione dei servizi l’autorità che gestisce le rispettive zone.
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